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Obblighi per impianti elettrici 2020 - DPR 462/01 - NOVITA' LEGISLATIVE

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 il Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, dal titolo: “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche’ di innovazione tecnologica“. L’articolo 36 introduce importanti modifiche al DPR 462/01.

E' stata istituita presso l'Inail la banca dati digitale delle verifiche degli impianti di terra ai sensi del D.P.R. n° 462/01.

PER APPROFONDIMENTI: DOWNLOAD FILE DPR 462/01 - NOVITA' LEGISLATIVE

- A chi è rivolto?
A datori di lavoro che hanno almeno 1 dipendente.

- Qual è il nuovo obbligo?
Se non hai una matricola, devi richiederla sul portale CIVA dell'INAIL. [E qui, sicuramente, ci sarà un link per l'approfondimento]

- Ho già una matricola. Cosa devo fare?
Continua a fare le verifiche e le manutenzioni al tuo impianto elettrico.

Passi in ordine cronologico.
1- Hai un professionista che ti redige il progetto elettrico;
2- L'elettricista ti costruirà l'impianto elettrico, ed alla fine dei lavori ti rilascerà una dichiarazione;
3- Con il progetto e la dichiarazione dell'elettricista devi denunciare il tuo impianto all'INAIL e all'ARPA; [possibile articolo: come denunciare il proprio impianto elettrico]
4- L'INAIL e l'ARPA ti risponderanno con una matricola.
5- Ora devi rispettare le verifiche periodiche (2 o 5 anni) per il tuo impianto elettrico.
Ora la documentazione e lo stato del tuo impianto elettrico sono a norma.

Di seguito le importanti novità che sono state introdotte col recentissimo D. L. n° 162/19 (c.d. decreto milleproroghe) nel campo delle verifiche degli impianti elettrici e di terra nei luoghi di lavoro.

Da una non attenta lettura potrebbe sembrare che interessi solo una peculiarità della normativa sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavori ai sensi dell’ art. 86 del D..lgs. n° 81/08. In realtà così non è.

Veniamo ai punti, un po’ ermetici ma significativi.

1.    L'articolo 36 del milleproroghe istituisce, presso l’INAIL, la banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici (previste dal D.lgs. n. 81/08, art. 86, e dal DPR n. 462/01), gestita dall’INAIL, che consente la diffusione delle tecnologie digitali tra imprese e pubblica amministrazione, rendendo completamente informatizzato il processo di trasmissione dei dati delle suddette verifiche dalle imprese all’INAIL.
2.    Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche periodiche
3.    L’Organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa nazionale (adottata da INAIL, con decreto del 7 luglio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla   G. U. n. 165 del 18 luglio 2005), destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

Tutto questo lascia invece trasparire una ben più vasta rivoluzione che, utilizzando come canale privilegiato l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione, va ad interessare aspetti (così come è già avvenuto in altri campi, ad esempio la fatturazione elettronica)  di tutta l’attività o organizzazione aziendale.
Ragionando per punti, possiamo fare già da ora queste semplici considerazioni:
1.    Mutuando il processo del D.M. 11 aprile 2011 (verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, quali gru, autogru, carroponti, p.l.e., etc.) l’approccio, per così dire semplificato ed a volte disinvolto da parte di Datori di Lavoro ed alcuni Organismi Abilitati (O.A.),  alle verifiche sugli impianti di terra non può più avvenire come in  passato per una serie di ragioni:
a)    è necessario che il Datore di Lavoro sia già in possesso di matricola Inail ed eventuale  matricola ARPA (nel caso di luoghi con pericolo di esplosione) per potersi registrare sul C.I.V.A. (un applicativo INAIL, per chi non ne fosse a conoscenza che permette le verifiche della attrezzature di lavoro ex art. 71 del D.M. 11 aprile 2011)
b)    che programmi le verifiche con tempo opportuno in modo da consentire la programmazione della sua esecuzione con le comunicazioni ad INAIL e O.A.
c)    è necessario che l’O.A., contestualmente alla emissione della verifica invii bonifico del 5% ad INAIL (con canali analoghi al D.M. 11 aprile 2011) o secondo periodicità da determinarsi.
2.    Molti Datori di Lavoro fino ad oggi hanno dato scarsa importanza a questo obbligo considerandolo molto spesso vessatorio o peggio di scarsa importanza. Ma la Relazione Tecnica introduttiva a tale disposto legislativo non lascia scampo, in quanto fa questa considerazione: Allo stato, si può affermare che, ottimisticamente, viene sottoposto a verifica non più del 5% degli impianti che ne avrebbero l’obbligo, con conseguente violazione del diritto di tutti i lavoratori (e più in generale delle persone esposte), e non del solo 5% di essi, ad essere equamente tutelati nella propria incolumità (il numero di infortuni sul lavoro, mortali o comunque fortemente invalidanti, dovuti al rischio elettrico è tuttora molto elevato).
3.    Molti Datori di Lavoro inoltre non possiedono una matricola INAIL in quanto hanno effettuato verifiche di tipo “straordinario” da parte di O.N.
4.    Operativamente, il passaggio dall'attuale sistema può essere conseguito operando sul D.P.R.22 ottobre 2001 n° 462.

L’istituzione del data base consentirà agli Organi di Controllo dello Stato di avere in maniera rapida ed efficace la situazione di ogni Datore Lavoro in ambiti anche molto particolari come quello della messa a terra; e sarà ancora più facile per lo Stato qualsiasi forma di reprimenda rendendo automatici verifiche ed eventuali sanzioni).
Pertanto, al fine di seguire nel tempo questo importante percorso legislativo, la Control s.r.l. sta mettendo a disposizione per chiunque abbia necessità, gli aggiornamenti legislativi che man mano si andranno a stratificare nel tempo.

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