Con riferimento a quanto previsto dall'art. 71 del D.lgs 81/08 "Verifica delle Attrezzature di Sollevamento e Attrezzature a Pressione" (gru, carroponti, cestelli, ple, etc.) entrato in vigore il 21 maggio 2012, sono state introdotte alcune modifiche a seguito del recente decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 art. 32 contenuto nel c.d. "decreto del fare, di cui riportiamo un estratto:
"Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati."
Di conseguenza. a partire dal 21 agosto 2013 il datore di lavoro, relativamente alle verifiche periodiche successive alla prima (iniziale), può rivolgersi direttamente a Control s.r.l.
A seguito della pubblicazione della Legge n° 125 del 30 ottobre 2013 per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, si è introdotta una ulteriore variazione in merito alla prima verifica: nel caso in cui l'INAIL non vi provveda nel termine di 45 giorni dalla richiesta, il datore di lavoro può rivolgersi direttamente a Control s.r.l. anche per la prima verifica.
Alla luce di tali aggiornamenti, il testo definitivo ed aggiornato del comma 11, art. 71 del D.Lgs. 81/2008 è il seguente:
Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13.
Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
In merito ai costi di tali verifiche, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con i Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute, hanno emanato il 23/11/2012 un Decreto Dirigenziale con cui fissano le tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.