Il sistema istituito dalla direttiva dovrebbe incoraggiare e, in taluni casi, garantire la sostituzione delle sostanze e dei materiali pericolosi utilizzati nei giocattoli con sostanze o tecnologie meno pericolose, quando esistano alternative economicamente e tecnicamente idonee.
Gli Stati membri dovranno adottare la nuova direttiva sui giocattoli entro il 20 gennaio 2011 ed applicarla entro il 20 luglio 2011.
La precedente direttiva 88/378/CEE, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 1 e dell'allegato II, parte 3 è abrogata a decorrere dal 20 luglio 2011.
L'articolo 2, paragrafo 1 e l'allegato II, parte 3 saranno abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013.
Tra le novità della nuova Direttiva diventano oggetto di particolare attenzione le sostanze chimiche, l'uso di sostanze pericolose, in particolare classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), nonché le sostanze allergeniche e taluni metalli, al fine di garantire un elevato livello di protezione dei bambini da rischi causati dalla presenza di tali sostanze nei giocattoli.
In particolare vengono completate e aggiornate le disposizioni relative alle sostanze chimiche presenti nei giocattoli per precisare che i giocattoli devono essere conformi alla normativa generale sui prodotti chimici, in particolare al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
Il nichel nell'acciaio inossidabile si è dimostrato sicuro, quindi ne viene autorizzato l'uso nei giocattoli.
I giocattoli o le loro componenti e gli imballaggi tali da poter ragionevolmente entrare in contatto con prodotti alimentari devono rispettare il regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Sono vietate nei giocattoli 55 specifiche fragranze allergizzanti, anche se la presenza di tracce di queste fragranze è tuttavia consentita purché tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e non superi i 100 mg/kg.
Nell'elenco delle fragranze troviamo:
- Olio di radice di enula (Inula helenium);
- Allil isotiocianato;
- Cianuro di benzile;
- 4-terz-butilfenolo;
- Olio di chenopodio;
- Ciclaminalcol;
- Maleato di dietile;
- Diidrocumarina;
- 2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide;
- Essenza di verbena (Lippia citriodora Kunth);
- Foglia di fico, fresca e in preparati;
- di fenilammina;
- alcole benzilico.
Esistono poi alcune deroghe specifiche. Ad esempio la presenza nei giocattoli di alcune fragranze (numero in elenco da 41 a 55) è consentito nei giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi a condizione che:
- Vengano rispettati specifici requisiti di etichettatura;
- Vengano date le corrette istruzioni e riportate le avvertenze;
- Non siano destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi;
- Rispettino la direttiva sugli alimenti.
La verifica di conformità del giocattolo?
Lo stesso vale se tali norme o una di esse è stata pubblicata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, oppure se il fabbricante non ha seguito o ha seguito solo in parte tali norme.
Qualora il fabbricante ritenga che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richieda il ricorso alla verifica da parte di terzi, il fabbricante deve sottoporre il giocattolo all'esame CE del tipo.
Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa da un'autorità di vigilanza del mercato, questa può fissare un termine pari a trenta giorni, a meno che rischi gravi e imminenti non giustifichino una scadenza più breve.
La documentazione tecnica deve contenere:
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Una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, compreso un elenco dei componenti e dei materiali utilizzati nei giocattoli, nonché le schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate da richiedere ai fornitori delle sostanze medesime;
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La o le valutazioni di sicurezza effettuate;
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Una descrizione della procedura di valutazione della conformità seguita;
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Una copia della dichiarazione CE di conformità;
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L'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;
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Copie dei documenti che il fabbricante ha presentato all'organismo notificato se coinvolto;
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Relazioni delle prove e descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione alle norme armonizzate nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso della procedura controllo interno della produzione di cui all'articolo 19, paragrafo 2 della Direttiva;
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Una copia del certificato d'esame CE del tipo, una descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione al tipo descritto in detto attestato, nonché copia dei documenti presentati dal fabbricante all'organismo notificato, nel caso in cui il fabbricante abbia sottoposto il giocattolo alla procedura di esame CE del tipo ed abbia seguito la procedura di dichiarazione di conformità del tipo di cui all'articolo 19, paragrafo 3.
Nella dichiarazione di conformità CE deve essere inserito chiaramente l'oggetto della dichiarazione (identificazione del giocattolo che ne consenta la rintracciabilità). Dev'essere inoltre inclusa un'immagine a colori di chiarezza sufficiente a permettere l'identificazione del giocattolo.
Dovranno essere inoltre fornite specifiche avvertenze di sicurezza per tipologia di giocattolo, per i giocattoli nautici ad esempio sarà necessario che venga riportata la seguente avvertenza "Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto". Rimane valida la simbologia obbligatoria per le limitazioni d'uso in base all'età del bambino.
Per preventivi ed informazioni in merito ai certificati rilasciati, contattateci all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.