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Marcatura CE dei serramenti e infissi

marcatura ce serramenti infissi

Premessa

La direttiva comunitaria 305/2011/EEC, regolamenta a livello europeo tutti i materiali da costruzione (CPR). Essa impone sei requisiti di sicurezza ai prodotti immessi sul mercato dell'Unione Europea: la stabilità, la sicurezza contro l'incendio, l'igiene per l'uomo e l'ambiente, la sicurezza di impiego, la limitazione del rumore, il risparmio energetico. La norma di prodotto EN 14351-1 è la norma che regolamenta la marcatura CE delle finestre e delle porte esterne pedonali, e individua il percorso che il serramentista dovrà effettuare per l'apposizione della marcatura CE.

La marcatura CE costituirà una dichiarazione del fabbricante relativa al soddisfacimento dei requisiti essenziali del Regolamento 305/2011/EEC relativa ai prodotti da costruzione. La EN 14351-1:2006; è stata pubblicata in GUCE dalla Commissione Europea ed è applicabile dal 1 febbraio 2007. Sarebbe dovuta diventare obbligatoria dopo un periodo di transizione di due anni, dal 1 febbraio 2009 ed è stata posticipata di un anno. Quindi dopo tale data, i "serramenti", come vengono tradizionalmente chiamate le finestre e le porte per uso esterno, non potranno essere più commercializzati senza la "marcatura CE" che dovrà essere apposta in modo indelebile su tutti gli esemplari messi sul mercato come evidenza alla sua conformità.

La più importante pre-condizione per l'affissione della marcatura CE su un prodotto da costruzione è la Dichiarazione di conformità per quel prodotto, sottoscritta da parte del produttore. La procedura di attestazione della conformità dipende da elementi differenti, che devono essere realizzati dal produttore sotto la propria diretta responsabilità od attraverso il coinvolgimento di un Organismo di Certificazione, di Ispezione o di un Laboratorio di Prova Notificati.

La procedura di attestazione della conformità

1. Il serramentista dovrà innanzitutto selezionare i campioni di serramenti rappresentativi della propria produzione, in ragione delle tipologie, caratteristiche, varianti costruttive e morfologiche dei propri prodotti;

2. Sui campioni cosi selezionati saranno effettuate tutte le verifiche previste dalla norma di prodotto EN 14351-1 Prove Iniziali di Tipo (in Inglese, Initial Type Testing, in sigla ITT), mediante prove di laboratorio o mediante calcolo presso un Laboratorio notificato. Tali analisi consento- no di definire la conformità a norma dei prodotti e di quantificarne le prestazioni offerte all'utenza;

3. Al fine di trasferire i risultati delle analisi condotte in Laboratorio sull'intera produzione, il serramentista dovrà dotarsi di un sistema di controllo della produzione, ovvero Controllo del Processo di Fabbrica (in Inglese, Factory Production Control, in sigla FPC), condotto sotto propria responsabilità e conformemente ai requisiti specificati dalla EN 14351-1.

Il Controllo Interno di Produzione avviene tramite procedure scritte e applicate dal suo personale per controllare la conformità del prodotto al progetto, dall'acquisto delle materie prime alla verifica finale prima della sua consegna.

Il serramentista dovrà inoltre eseguire sul prototipo alcune prove che non sono responsabilità dell'O.N. Quindi il fabbricante, apponendo la marcatura CE, si assume la responsabilità di aver fatto fare all'Organismo Notificato ( vedi sotto) le prove per le caratteristiche che intende dichiarare, di aver completato le prove con le caratteristiche di sua competenza e di controllare permanentemente la qualità del prodotto venduto con un controllo interno sia delle materie prime che del processo di fabbricazione.

4. Il serramentista dovrà infine predisporre un sistema documentale che garantisca la rintracciabilità dei prodotti, l'evidenza della conformità a norma dei prodotti, l'informazione all'utente in termini di installazione, uso e manutenzione.

I produttori di serramenti che hanno svolto tutti i passaggi descritti (prove di tipo, controllo di produzione, informazione al cliente sulla manutenzione, etichetta prodotto) potranno quindi applicare la marcatura CE sotto la propria responsabilità.

Tutti i prodotti possono essere ciechi parzialmente o totalmente vetrati, in versione manuale o motorizzata.

Quando e dove interviene l'Organismo Notificato?

Solo per alcune prove specifiche legate alla sicurezza del prodotto e in caso di produzione di serie. Si tratta della procedura detta "SISTEMA 3" .L'area di intervento dell'Organismo Notificato è definita nell'allegato ZA presente in ogni norma armonizzata, che definisce anche le aree di competenza del fabbricante. Quindi per tutte le Porte pedonali e Finestre le prove di tipo iniziale (ITT) e le valutazioni sono ripartite tra O.N. e fabbricante lasciando però a quest'ultimo la responsabilità della dichiarazione di conformità della produzione al prototipo provato (FPC).

Come si devono selezionare i campioni?

Uno dei primi passaggi che il serramentista è tenuto a effettuare è rappresentato dalla scelta e dalla selezione dei campioni da sottoporre a prova. Ciascuna azienda valuterà la propria gamma di produzione, sapendo che ogni variante sostanziale al prodotto determina una nuova famiglia di prodotti. Il serramentista dovrà individuare perciò un campione significativo per ciascuna famiglia di prodotto. A titolo esemplificativo si tenga presente che le varianti sostanziali possono essere: differente spessore o morfologia dei profili, presenza/assenza di gocciolatoi o di soglie per portefinestre, numero e posizione delle guarnizioni, numero e tipologia dei punti di chiusura, ecc... Sono da considerarsi varianti significative anche le modifiche al processo di produzione e di assemblaggio del prodotto.

Quali sono i prodotti?

La norma EN 14351-1 non è applicabile a tutte le porte, infatti sono escluse: le porte pedonali per uso interno ( ci sarà la norma EN 14351-2) e quelle con caratteristiche antincendio (ci sarà la norma (EN 14351-3); sono escluse le facciate continue per le quali esiste una norma specifica ( EN 13830); sono escluse le porte pedonali inserite nei portoni industriali o da garage (EN 13241-1).

Pertanto le tipologie più importanti con l'obbligo della marcatura CE dal 1 febbraio 2010 in poi possono essere così riassunte:

Le porte per uso esterno ed esclusivo uso dei pedoni, e le finestre esterne, indipendentemente dal tipo di apertura e numero di ante o scorrevoli; con pannelli laterali e/o sopraluce incluso le guarnizioni di tenuta alle intemperie.

In termini generali, il serramentista che produce serramenti spessore 58 e spessore 68, è tenuto a verificare entrambi gli spessori. In realtà non tutte le modifiche intervengono su tutte le caratteristiche prestazionali del prodotto.

Ad esempio, il cambiamento di spessore può significare che gli unici requisiti da verificare saranno la trasmittanza termica e la resistenza la vento. Tale valutazione può essere effettuata in maniera più chiara attraverso l'analisi dei disegni delle sezioni prodotte dal serramentista. La norma EN 14351-1 precisa che è responsabilità del produttore scegliere i campioni rappresentativi. Si consideri inoltre che anche il cambiamento delle modalità costruttive del prodotto e del relativo processo produttivo è considerata una variante sostanziale.

L'Organismo Notificato control_logo_73x20, notificato con il numero 2017, possiede una nuova macchina completamente automatizzata per l'esecuzione delle prove di tipo obbligatorio in modo rapido e competitivo.

Il prototipo (campione rappresentativo di una famiglia) va inviato a Mesagne (BR) in un apposito telaio onde consentire la corretta esecuzione delle prove mediante la macchina che lo testa. La dimensione massima del telaio è di 10000 x 6000 mm e può contenere sia porte che finestre ad una o due ante.

UNI EN 14351-1 "Finestre e porte pedonali - norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta al fumo."

La norma indica i requisiti da certificare per i serramenti (finestre, portefinestre, porte esterne pedonali, finestre da tetto) senza caratteristiche di resistenza al fuoco e di tenuta al fumo, indicando per ognuno le norme di prova per verificare la relativa conformità.

Le tipologie di serramenti su cui si applica la norma sono:

  • finestre
  • portefinestre
  • porte pedonali esterne
  • porte esterne sulle vie di fuga
  • finestre da tetto/lucernari
  • finestre a nastro
  • finestre accoppiate
  • finestre doppie

Tali serramenti possono essere a una o più ante, con ante mobili e parti fisse, con apertura verso l'interno o verso l'esterno, a movimentazione manuale oppure automatizzata, interamente oppure parzialmente vetrati, con o senza telaio di contenimento della vetrazione, con o senza dispositivi di schermatura incorporati.

Sono esclusi dal campo di applicazione della norma:

  • finestre, portefinestre e porte pedonali con caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta al fumo
  • facciate continue
  • porte e cancelli industriali, commerciali e da garage
  • porte interne
  • chiusure oscuranti esterne
  • finestre da tetto in plastica
  • porte girevoli
  • finestre poste sulle vie di fuga

Il periodo transitorio in cui possono coesistere sul mercato prodotti marcati CE e prodotti non marcati è iniziato l'1 febbraio 2007 ed è terminato l'1 febbraio 2010.

Il costruttore dovrà selezionare il campione da sottoporre alle prove iniziali di tipo (ITT): tale campione dovrà coprire il numero maggiore di tipologie di serramenti; la dimensione dovrà essere la massima possibile (le attuali dimensioni massime per il nostro laboratorio sono metri 4,00 di larghezza e 4,00 di altezza). La marcatura CE si estenderà ai serramenti di dimensioni inferiori rispetto al modello campione. Le prove di tipo vengono effettuate su un prototipo da parte di un Organismo notificato.

L'allegato ZA 3.b specifica i compiti dell'Organismo notificato e del produttore per marcare CE i prodotti.

Per le finestre (tutte)

Compiti dell'Organismo notificato

  • Tenuta all'aria (solo se dichiarato)
  • Tenuta all'acqua
  • Resistenza al vento
  • Non emissione di sostanze pericolose (solo verso l'interno)
  • Resistenza meccanica degli elementi di chiusura
  • Isolamento acustico (solo se dichiarato)
  • Trasmittanza termica (solo se dichiarato)

Compiti del produttore

  • controllo di produzione di fabbrica (FPC)

Per le porte pedonali (escluse le uscite di sicurezza)

Compiti dell'Organismo notificato

  • Tenuta all'aria (solo se dichiarato)
  • Tenuta all'acqua
  • Resistenza al vento
  • Non emissione di sostanze pericolose (solo verso l'interno)
  • Resistenza meccanica degli elementi di chiusura
  • Sicurezza d'uso (solo per porte automatiche con radar)
  • Isolamento acustico (solo se dichiarato)
  • Trasmittanza termica (solo se dichiarato)

Compiti del produttore

  • controllo di produzione di fabbrica (FPC)
  • dimensionali
  • resistenza all'impatto

Per le finestre da tetto (esclusi i materiali trattati antifiamma)

Compiti dell'Organismo notificato

  • Tenuta all'aria (solo se dichiarato)
  • Tenuta all'acqua
  • Resistenza al vento
  • Non emissione di sostanze pericolose (solo verso l'interno)
  • Resistenza meccanica degli elementi di chiusura
  • Resistenza all'impatto
  • Isolamento acustico (solo se dichiarato)
  • Trasmittanza termica (solo se dichiarato)

Compiti del produttore

  • controllo di produzione di fabbrica (FPC)
  • Resistenza alla neve
  • Resistenza al vento
  • Proprietà radianti

Nella norma di prodotto EN 14351-1 sono specificati tutti i requisiti richiesti alle porte pedonali e alle finestre e ai lucernari e per ognuno di questi sono indicate le norme di prova atte a verificare la relativa conformità.

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