Il D.Lgs. n. 195/2006 di attuazione della direttiva n. 2003/10/CE sull'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro ha introdotto un abbassamento dei livelli per la formazione, la fornitura e l'obbligo all'uso dei dispositivi di protezione individuale uditivi (DPI), rispetto al precedente D. Lgs. 277/91. Questa normativa ha subito ulteriori modifiche di lieve entità apportate dagli artt. dal 187 al 198 del D.Lgs.81/2008.
I principali adempimenti che il datore di lavoro deve ottemperare possono essere così sintetizzati:
a) obbligo della valutazione della propria situazione acustica
Tale valutazione va fatta sotto la responsabilità del datore di lavoro ed a cura di un tecnico competente.
L'esito e la modalità di effettuazione delle misure deve essere riportato su una apposita relazione.
La valutazione deve anzitutto stabilire, da parte di ogni soggetto con personale dipendente o assimilato (soci di cooperative, familiari non conviventi), se anche uno solo di questi sia soggetto ad un Livello di Esposizione Personale (LEX,8h) superiore a 80 dBA.o ad un livello di picco( Lp,peak) superiore a 135 dBC.
Per quanto riguarda i luoghi di lavoro dovranno inoltre essere delimitate le aree con Livelli Equivalenti (LEX,8h) superiori a 85 dBA o livello di picco( Lp,peak) superiore a 137 dBC. Tali aree dovranno essere ad accesso limitato.
b) Obbligo di effettuare formazione ed informazione agli addetti sui rischi specifici a cui sono esposti per la presenza di rumori.
Il D.L. n° 195/2006 sancisce l'obbligo di informare e formare gli esposti sui rischi, sull'uso dei mezzi personali di protezione e delle macchine rumorose a partire da valori di esposizione personale (LEX,8h) superiore a 80 dBA .o ad un livello di picco ( Lp,peak) superiore a 135 dBC.
c) Obbligo di fornire i mezzi personali di protezione agli addetti nei modi stabiliti in funzione dei livelli di esposizione.
Il decreto sancisce l'obbligo dei lavoratori di usare i mezzi personali di protezione messi a loro disposizione per valori di esposizione personale (LEX,8h) superiore a 80 dBA.o ad un livello di picco( Lp,peak) superiore a 135 dBC, oltre l'obbligo del datore di lavoro di fornirli. Il tipo di protezione dovrà essere concordato con il lavoratore esposto e dovrà dipendere dal livello di esposizione e dalle condizioni uditive del soggetto.
d) Obbligo di sottoporre i dipendenti a visite mediche a cura di un medico competente e con periodicità legata ai LEX,8h , e Lp,peak , qualora l'esposizione del lavoratore superi rispettivamente 85 dBA o 137 dBC...
e) Nei luoghi di lavoro che possono comportare un'esposizione superiore a (LEX,8h) 85 dBA oppure ad un valore di pressione acustica istantanea ponderata superiore a 137 dBC, è necessario porre una segnaletica appropriata ed eventualmente perimetrati e soggetti ad una limitazione di accesso qualora il rischio di esposizione lo giustifichi e tali provvedimenti siano possibili.
Relativamente all'impatto acustico degli insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 8, 4° comma della legge 447/95, "le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico". Del resto, tale incombenza era già prevista all'art. 5 del DPCM 01.03.91 che, però, specificava le attività soggette, indicando espressamente solo gli "impianti industriali".
Inoltre, all'art.4, comma 1, lettera l), la legge quadro dispone che, tra le competenze della regione, rientra quella di definire i criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico.
La Regione Puglia ha programmato l'assolvimento di questo compito mediante la L.R. n° 3/'02 la quale, all'art. 12, 1° comma, prevede che le modalità e i criteri tecnici da seguire per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico.
Lo scopo sostanziale della valutazione è quello di illustrare, da parte dell'impresa, la condizione acustica, precedente e successiva al suo insediamento, dei luoghi in cui essa andrà a collocare le relative strutture. Inoltre, nel caso in cui la ditta preveda un superamento dei limiti, che la stessa indichi le misure di mitigazione del rumore.
In considerazione di quanto dispone la suddetta legge regionale, la valutazione previsionale di impatto acustico, dove essere presentata dalle imprese che attivano nuovi impianti connesse ad attività produttive.
Peraltro, l'art. 12, 1° comma della L.R. 3/'02 il quale, dispone che la valutazione debba essere redatta da un tecnico competente.
Di seguito viene fornito un elenco non esaustivo delle norme nazionali e regionali che disciplinano o sono in qualche modo legate alle varie problematiche del rumore. Non tutte le norme elencate verranno trattate compiutamente nel corso della presente trattazione, mentre altre disposizioni verranno richiamate solo in quanto necessariamente connesse a quelle relative alle questioni di inquinamento acustico.
NORMATIVA NAZIONALE
- D.M. 1444/68 (in particolare art. 2).
- D.P.C.M. 01.03.1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
- D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 - Nuovo Codice della Strada (in particolare artt. 155 e 156).
- D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (in particolare art. 350)
- Legge n. 447 del 26.10.1995 - Legge quadro sull'inquinamento acustico.
- D.M. del 11.12.1996 - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.
- D.M. del 31.10.1997 - Metodologia di misura del rumore aeroportuale.
- D.P.C.M. del 14.11.1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
- D.P.C.M. 05.12.1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
- D.M. del 16.03.1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.
- D.P.C.M. DEL 31.03.1998 - Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26.10.1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n.194 - Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.