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Norme per la verifica degli impianti elettrici (Certificazioni messa a terra)

norme verifica impianti elettrici

*NOTA: Attenzione, sono abrogati i modelli A, B e C allegati al D.M. per il Lavoro e la Previdenza Sociale del 12/11/59 e gli artt. 40 e 328 del D.P.R. 27/04/55 n° 547.

Si evidenzia l’importanza della completezza della Dichiarazione di Conformità e tutte le verifiche necessarie da parte dell’installatore in quanto la stessa costituisce omologazione dell’impianto a tutti gli effetti., salvo per gli impianti in luoghi con pericolo di esplosione la cui omologazione è effettuata dalle ASL o ARPA.

Schema impianto elettrico

 

IMPIANTI ELETTRICI

Il D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi" definisce l'obbligo per il datore di lavoro di sottoporre gli impianti a verifica periodica.

COSA DICEVA LA LEGGE

Le verifiche periodiche sono obbligatorie sin dal 1955 (D.P.R. 547/’55 e succ.) e fino al 23 gennaio 2002 l'omologazione degli impianti di terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche era affidata all'ISPESL, l'omologazione degli impianti elettrici in luoghi pericolosi insieme a tutte le verifiche periodiche all'ASL/ARPA. Il datore di lavoro si limitava a denunciare gli impianti: presentando il modello B (per l'impianto di terra) ed A (per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche) all'ISPESL ed il modello C (impianti elettrici in luoghi pericolosi) alla ASL/ARPA, senza avere alcuna responsabilità se gli organi di controllo pubblici non effettuavano né l'omologazione, né le verifiche periodiche dell'impianto.

COSA CAMBIA

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 462, il datore di lavoro ha ora l'obbligo giuridico di fare effettuare ad organismi abilitati dal Ministero delle attività produttive (o all'ASL/ARPA) la verifica periodica:

  • ogni 2 anni per impianti di terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche nei locali medici, nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio e cantieri;
  • ogni 2 anni per impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione;
  • ogni 5 anni per impianti di terra e scariche atmosferiche di tutti gli altri ambienti.

In caso di inadempienza sono previste sanzioni penali e/o civili.

A verifica superata, l'organismo abilitato rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo e, su richiesta, esibirlo agli organi di vigilanza. In caso di esito negativo della verifica o di modifica sostanziale dell'impianto, il datore di lavoro è tenuto a sottoporlo a verifica straordinaria.

Oggetto del D.P.R. 462/01 sono tutti i nuovi impianti, ma anche quelli già esistenti.
In particolare:

  • gli impianti di terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche di cantieri, locali adibiti ad uso medico e di ambienti a maggior rischio in caso di incendio che sono stati verificati dall'ISPESL/ASL o per i quali sono stati presentati i modelli A/B da più di 2 anni;
  • tutti gli altri impianti di terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche che sono stati verificati dall'ISPESL/ASL o per i quali sono stati presentati i modelli A/B da più di 5 anni;
  • tutti gli impianti che dopo le verifiche dell'ISPESL/ASL hanno subito modifiche sostanziali.

COSA FARE

Il datore di lavoro può anche contattare un organismo abilitato che vaglierà la sua posizione giuridica e procedere, se il caso, al controllo dell’impianto ai fini della verifica periodica. Le verifiche sono onerose e a carico del richiedente.

CLIENTI

Il DPR 462/2001 si riferisce solo ed esclusivamente agli impianti realizzati nei luoghi di lavoro intendendo con questi i luoghi in cui si è in presenza di un lavoratore subordinato dove (D.Lgs. 81/2008) per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione...

Quindi sono inclusi anche i luoghi in cui sono presenti solo stagisti o praticanti.

Sempre il D.Lgs. 81/2008 precisa che "sono equiparati ai lavoratori subordinati":

  • I soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;
  • Gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.

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